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STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Art.1 -
E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata " AS BOWLINZAGO associazione sportiva dilettantistica", con sede in INZAGO (MI) via G., di Vittorio n. 21 la quale è retta dal seguente statuto.
La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.
Art.2 -
L'associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva del Bowling, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della F.I.S.B., indire e/o organizzare manifestazioni e gare puchè nel rispetto delle norme e disposizione della Federazione; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport del Bowling.
L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.
Art.3 -
L'associazione procederà alla propria affiliazione alla F.I.S.B. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpioco (CIO) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) della F.I.Q. e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della F.I.S.B e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.S.B. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Art.4 -
L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dagli associati.
L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione ; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Art.5 -
L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
Art.6 -
L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.
Art.7 -
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni Sportive o di altri Enti, dai premi e dai trofei vinti.
Art.8 -
Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.
La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.
Art.9 -
Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.
Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.
L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.
L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia in corso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso -
L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.
Art.10 -
Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'associazione; il Vice Presidente; il Segretario.
Le cariche o incarichi associativi sono gratuiti.
Art.11 -
L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .
All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.
Art.12 -
L'assemblea riunita in via ordinaria :
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dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.
L'assemblea è convocata, in via straordinaria:
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Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un
notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
Art.13 -
L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.
L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.
Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo. Lo Statuto e le sue modifiche, inoltre, sono sottoposte all'approvazione del CONI secondo vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
Art.14 -
Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.
Art.15 -
Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione -
Art.16 -
Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea), il Segretario.
I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due
anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistica del bowling, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali o discipline associate ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci..
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.
La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art.17 -
Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.
Art.18 -
I titolari degli organi associativi decadono:
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La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2.
Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.
Art.19 -
La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla .I.S.B. unitamente a copia del verbale.
Art.20 -
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-
L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.21 -
Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni -
Art.22 -
In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con analoga finalità sportiva; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla F.I.S.B..
Art.23 -
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Bowling.
In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della F.I.S.B, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente della Commissione d'Appello Federale.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L'arbitrato avrà sede presso la città di residenza del Presidente del Collegio e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la
procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Bowling.
Art.23 -
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Bowling e in subordine lenorme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonchéogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 10 gennaio 2005.
Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione
UFFICIO DELLE ENTRATE -
Registrato il 26/01/2005
Al n° 350 serie 3
Con € 132.83